19 Marzo 2024

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Acate. Emergenza Covid: comunicato del sindaco dottor Giovanni Di Natale.

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Redazione Due, Acate (Rg), 12 gennaio 2021.- “Si portano a conoscenza di tutta la cittadinanza i punti salienti dell’ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 8 gennaio 2021, emanata dal Presidente della Regione Siciliana, cui si rimanda per il testo completo. Ecco in sintesi le misure decise del Presidente Musumeci. Nel territorio della Regione Siciliana trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, che così sono riassunte: a) È possibile muoversi liberamente all’interno del Comune tra le 5 e le 22. È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal proprio comune, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. b) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). L’asporto è consentito fino alle 22. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie senza restrizioni, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Rientro in Sicilia I soggetti che fanno ingresso nel territorio della Regione Siciliana sono tenuti a tenuti a registrarsi sulla piattaforma www.siciliacoronavirus.it. Qualora la persona che fa rientro nell’Isola non abbia potuto sottoporsi al tampone molecolare, si procedere secondo quanto stabilito dall’ art.1comma 2 dell’Ordinanza n. 64 del 10dicedmbre 2020 Misure aggiuntive di distanziamento interpersonale Per limitare le occasioni di assembramento, fermi gli obblighi già previsti al fine di contenere la diffusione del virus, i titolari e/o responsabili degli esercizi commerciali devono altresì: 1) esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, secondo i protocolli e le linee guida vigenti; 2) comunicare all’Asp territorialmente competente il numero massimo degli utenti ospitabili. I titolari degli esercizi commerciali destinatari delle presenti disposizioni possono prevedere, di concerto con l’Asp territorialmente competente per il tramite delle rappresentanze di categoria, l’effettuazione settimanale e volontaria di tamponi antigenici rapidi anche con modalità di drive in a favore dei propri dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico. Attività scolastiche e universitarie 1. Fino al 31 gennaio 2021 per la scuola secondaria di secondo grado l’attività didattica è esercitata esclusivamente a distanza, nei modi e termini disciplinati dalla normativa vigente. 2. Fino al 16 gennaio 2021 compreso per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola primaria l’attività didattica è esercitata esclusivamente a distanza, nei modi e termini disciplinati dalla normativa vigente. 3. Nessuna sospensione è, in atto, prevista per le attività educative riguardanti nidi, asili e scuole dell’infanzia. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente. La presente ordinanza ha validità dal 10 gennaio 2021 al 31 gennaio 2021 compreso”.

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