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Covid 19 e decreti serve chiarezza.

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Vittoria. 26/05/2020
Decreti Legge in tempo di Coronavirus, serve chiarezza. Riflessione del Dott. Rosario Cassarino.
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Il DL n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. “Rilancio”, per fare fronte all’auspicabile riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza Covid-19, ripropone sia la proroga dei contratti a termine o tempo determinato sia la sospensione dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, c.d. per motivi economici. L’articolo 93 del decreto “Rilancio” testualmente dispone che : “In deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020 anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.La disposizione offre ai datori di lavoro, esclusivamente nella fase 2 della emergenza Covid-19, la possibilità di prorogare e rinnovare solo i contratti a tempo determinato attivi alla data del 23 febbraio 2020.
Va subito evidenziata una incertezza: la funzione della norma è quella di rendere possibili le proroghe e rinnovi entro la data del 30 agosto per le durate contrattuali previste o la data del 30 agosto è da ritenere conclusiva dei periodi di lavoro a tempo determinato prorogati e rinnovati senza ricorso alle causali del decreto “Dignità”. – L’incertezza rimane. –
Il Decreto “Cura Italia “, oramai Legge, ha concesso ai datori di lavoro, in costanza di fruizione di ammortizzatori sociali Covid–19, la possibilità (derogando alle disposizioni del decreto “dignità” D.lgs. 81/2015) di prorogare e rinnovare i predetti contratti in presenza di ammortizzatori sociali. Di conseguenza, ove ci sia la volontà del datore di lavoro, si mantengono in vita i rapporti a tempo determinato, ma solo in presenza di un ammortizzatore sociale con causale Covid-19.Il decreto “Rilancio” aggiunge qualcosa in più, l’art. 93 fa riferimento, per rinnovi e proroghe, ai contratti in essere alla data del 23 febbraio 2020, quindi la nuova disposizione può essere applicata per rinnovare o prorogare contratti che erano attivi, alla predetta data. Nel decreto “Rilancio “non esiste alcun riferimento ai contratti di somministrazione, come per il decreto “Cura Italia”, ma, opinione personale, che la sospensione provvisoria delle causali di proroga fino al 30 di agosto coinvolge anche i rapporti di somministrazione.
Le causali previste del D.L.gs 81/2015 ( decreto DIGNITÀ) sono sospese in via provvisoria dal DL “Rilancio”, in breve si riepiloga:
1. esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
2. esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
3. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Altro aspetto del decreto “Rilancio” riguarda il divieto di licenziamento per motivi economici
Con la chiara intenzione di salvaguardare i livelli occupazionali il D.L.” Rilancio” interviene sull’articolo 46 del decreto Cura Italia, sostituendo nel comma 1, le parole: “60 giorni” con “cinque mesi”; praticamente la nuova disposizione dà continuità al divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO) che opera attualmente fino al 17 agosto 2020.
Il Decreto Cura, interveniva con forza sospendendo fino al 17 maggio i licenziamenti dettati da motivi economici, nello stesso tempo, concedeva gli ammortizzatori sociali necessari ad evitare la crisi delle imprese, pertanto, la libertà datoriale veniva controbilanciata dalla possibilità di ricorrere alla cassa integrazione.
A mio sommesso avviso, trattandosi di una misura temporanea e momentanea e comunque compensata dal legislatore per fronteggiare una situazione di contrazione del mercato dovuta al Coronavirus, non sussiste contrasto tra l’art. 46 del Decreto Cura Italia e l’art. 41 della Costituzione.
Occorre però evidenziare che il ritardo nella pubblicazione in G.U. del D.L. Rilancio, avvenuta il 19 maggio potrebbe aver pregiudicato l’effetto della norma, per una via di un vuoto temporale tra la data di fine sospensione dei licenziamenti (17 maggio) e la continuità prevista dal D.L. Rilancio con inizio dal 19 maggio.Se un datore di lavoro si fosse attivato con un licenziamento individuale che, avesse raggiunto il lavoratore prima dell’entrata in vigore del decreto Rilancio (18 maggio) possiamo tranquillamente affermare che siamo in presenza di un licenziamento legittimo? O dobbiamo considerare il licenziamento nullo per legge? Difficile affermare posizioni di legittimità o di illegittimità dei licenziamenti operati durante il vuoto legislativo; inoltre, se un lavoratore raggiunto da un licenziamento il giorno 18 maggio avesse nel contempo presentato richiesta di Naspi, sarei curioso di conoscere la posizione dell’INPS al riguardo , che certamente non ha il potere di decidere se un licenziamento è legittimo o illegittimo in quanto competenza esclusiva del giudice del lavoro. Dal 19 maggio e fino al 17 agosto sono vietati, i soli licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, ossia, quei licenziamenti determinati da ragioni inerenti all’attività produttiva, cui spetta sempre al datore di lavoro l’onere della prova, ex art. 5 legge 604/1966. Sono esclusi dal divieto i licenziamenti collegati alla persona del lavoratore quali quelli disciplinari, in breve, sono fuori dalla sospensione i seguenti licenziamenti individuali:
· Licenziamento per motivi disciplinari, quindi licenziamenti per giustificato motivo soggettivo e licenziamenti per giusta causa;
· Licenziamento per superamento del periodo di comporto,
· Licenziamento durante o alla fine del periodo di prova;
· Licenziamento per raggiungimento del limite massimo di età per la fruizione della pensione di vecchiaia;
· Licenziamento per inidoneità alle mansioni;
· Licenziamento del lavoratore domestico;
· Licenziamento del dirigente;
· La risoluzione dell’apprendista al termine del periodo di apprendistato.
Per quanto riguarda le risoluzioni consensuali di lavoro e le dimissioni per giusta causa, (ad esempio, il reiterato mancato pagamento della retribuzione) non è stata prevista la sospensione. Nel decreto Rilancio è stata prevista la possibilità, da parte del datore di lavoro , di applicare il “diritto di ripensamento” anche oltre il termine previsto (15 giorni); ciò permette al datore di lavoro che ha licenziato un lavoratore per GMO, nel periodo dal 23 febbraio al 17 marzo 2020, di ripristinare il rapporto di lavoro senza soluzione di continuità a condizione che il lavoratore venga contestualmente posto in cassa integrazione guadagni in deroga dalla data in cui ha avuto efficacia il licenziamento. Non si applicano sanzioni e oneri.

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