19 Aprile 2024

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D.L. n. 133/2014, semplificazioni in materia edilizia

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L’art. 17 del D.L. n. 133/2014, in vigore dal 13 settembre 2014, ha introdotto semplificazioni relative alle procedure edilizie, con lo scopo di ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, apportando modifiche al testo unico in materia edilizia (D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001).
Rientrano nella “manutenzione straordinaria” anche gli interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico “purchè non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’ uso”.
Limitatamente a questi interventi, l’interessato trasmette all’amministrazione comunale la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonchè che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio. La comunicazione dovrà contenere anche i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
La comunicazione in questione dovrà essere “tempestivamente” inoltrata, da parte del Comune, ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d’uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico.
Sparisce la “denuncia di inizio attività” (DIA), che viene sostituita dalla “Segnalazione certificata di inizio attività” (SCIA).
Agli interventi previsti ai commi 1 e 2 dell’art. 22 del D.P.R. n. 380/2001, per i quali è ora prevista la SCIA, anche le varianti a permessi di costruire che non configurino una variazione essenziale “a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore”.
Previsto un “Permesso di costruire convenzionato” rilasciato dal Comune nel caso le esigenze di urbanizzazione vengano soddisfatte con una modalità semplificata (art. 28-bis, D.P.R. n. 380/2001).

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