26 Aprile 2024

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Cannabis light legale o illegale? La Corte di Cassazione si pronuncia con una sentenza “ambigua”

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Malgrado tutte le dichiarazioni di tantissime testate giornalistiche ho trovato, finalmente, il testo originale della sentenza arrivando ad una conclusione: La Corte di Cassazione dice tutto e non dice nulla.
Infatti il testo della Cassazione evidenzia che «la commercializzazione di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati».
Fin qui è chiaro che qualsiasi prodotto derivante da foglie, inflorescenze, olio, resina non può più essere venduto perché ritenuto illegale. Ricordo che fino a questa sentenza era “lecito” vendere queste tipologie di prodotti perché sfruttavano un vuoto normativo della legge 242 del 2016.
La prima parte della “soluzione adottata” toglie qualsiasi dubbio ma proseguendo nella lettura del capitolo si evince che la Cassazione «integra il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, dpr 309/1990, le condotte di cessione, vendita e, in genere, commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla cannabis sativa L, salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante».
Da qui si apre un enorme dubbio: La cannabis light è priva di efficacia drogante?
A questa domanda risponde Federcanapa tramite un suo comunicato stampa dichiarando che «la soluzione delle sezioni unite penali della Corte di Cassazione non determina a nostro parere la chiusura generalizzata dei negozi che offrono prodotti a base di canapa. Il testo della soluzione dice infatti chiaramente che la cessione, vendita e in genere la commercializzazione al pubblico di questi prodotti è reato “salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante”. Per tanto la Cassazione ha ritenuto che condotte di cessione di derivati di canapa industriale privi di efficacia drogante NON rientra nel reato di cui all’art. 73 del T.U. Stupefacenti.
E sul punto, da anni, la soglia di efficacia drogante del principio attivo THC è stata fissata nello 0,5% come da consolidata letteratura scientifica e dalla tossicologia forense.
Pertanto non può considerarsi reato vendere prodotti derivati delle coltivazioni di canapa industriale con livelli di Thc sotto quei limiti».
Comunque sia rimando ogni ulteriore considerazione alla pubblicazione delle motivazioni della sentenza da cui potrà essere desunto l’impianto logico-giuridico seguito dalla Corte e che potrà fornire ulteriori spunti di riflessione.

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