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Lavoro disabili. Ministero Lavoro: “Nessuna discriminazione; norma decreto semplificazioni incentiva, al contrario, assunzioni disabili più gravi”

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Roma, 19 giugno 2015 – In un articolo pubblicato oggi sul quotidiano “La Repubblica”, dedicato al tema dell’assunzione dei disabili, vengono riportate le affermazioni di intervistati che giudicano “discriminatoria” nei confronti dei disabili più gravi la norma del decreto semplificazioni del jobs act che prevede la possibilità, per i datori di lavoro, di ricorrere alla chiamata nominativa all’interno delle liste speciali stilate dai Centri per l’impiego.
L’intervento normativo, – Spiega il Ministero del Lavoro in una nota – che è stato preceduto da un confronto approfondito con le principali associazioni dei disabili, si è reso necessario perché il sistema della chiamata numerica, come tutti sanno, non ha funzionato.
È poi opportuno precisare che già la disciplina vigente -la legge 68/1999-  prevede solo in forma parziale, per i datori di lavoro, l’obbligo di chiamata dei disabili secondo l’ordine di graduatoria delle liste speciali: il 50% per i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti, il 40% per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti. Già oggi, quindi, può essere effettuata la scelta nominativa nell’ambito delle convenzioni di inserimento lavorativo. Inoltre, i disabili psichici vengono avviati al lavoro su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all’articolo 11 della stessa legge.
Va inoltre ricordato che l’articolo 1 della legge citata prevede che, per accedere al sistema per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, occorra una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento e che gli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie, previsti dall’articolo 9 del DPR 10 ottobre 2000, n. 333, sono: l’anzianità di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio; la condizione economica; il carico familiare; la difficoltà di locomozione nel territorio. Non vi figura, invece, quello del grado di riduzione della capacità lavorativa.
Va inoltre fatto presente che la norma del decreto semplificazioni prevede comunque l’avviamento al lavoro secondo l’ordine di graduatoria, nel caso di mancata assunzione del disabile con scelta nominativa nel termine di legge (60 giorni).
In realtà, la riforma non prevede un indebolimento delle tutele, bensì mira ad incentivare le assunzioni delle persone con disabilità più grave, superando i problemi di funzionamento che la disciplina attuale ha evidenziato. Introduce infatti la possibilità, per il datore di lavoro, di procedere all’assunzione diretta delle persone con disabilità che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore al 67% ovvero di persone con disabilità intellettiva e psichica.
Inoltre rafforza gli incentivi per le assunzioni dei disabili. Sono infatti previsti incentivi per 36 mesi per le assunzioni dei lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 67 per cento (l’incentivo è pari al 35% della retribuzione lorda mensile; sale al 70% per l’assunzione di disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%). Gli incentivi sono inoltre previsti (nell’ammontare del 70% della retribuzione mensile lorda) per un periodo più lungo nel tempo (60 mesi), per le assunzioni di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica. Per questi lavoratori sono incentivate anche le assunzioni a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi.
Va infine segnalato il potenziamento della cornice normativa per rafforzare il sistema del collocamento mirato. In proposito, si prevede l’emanazione di linee guida finalizzate a promuovere una rete integrata con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio; a promuovere accordi territoriali con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre del 1991, n. 381, le associazioni delle persone con disabilità e i loro familiari, nonché con le altre organizzazioni del terzo settore; a individuare modalità di valutazione bio-psico-sociale della disabilità; all’analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro da assegnare alle persone con disabilità, anche con riferimento agli accomodamenti ragionevoli; a promuovere l’istituzione di un responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro; alla individuazione di buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità“.

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