19 Aprile 2024

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Legge di Stabilità 2017: L’analisi della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

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La Legge di Stabilità 2017 è stata approvata in tempo record a seguito della crisi di Governo che sta interessando il Paese in questi giorni. La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, in linea con quanto fatto con i precedenti provvedimenti, propone una veloce scheda di lettura del provvedimento che analizza, comma dopo comma, le principali norme in materia di lavoro.

Il pacchetto pensioni rappresenta la spina dorsale della manovra che ha al centro l’APE, l’anticipo pensionistico. Un provvedimento molto articolato, i cui costi per i lavoratori vanno valutati caso per caso. Sempre in materia di pensioni, viene confermata la 14^ mensilità ai titolari di pensione fino a 1.000 euro mensili, vengono eliminate le penalizzazioni in caso di trattamento pensionistico anticipato e si potranno cumulare in modo gratuito i periodi di contribuzione versati nelle diverse gestioni pensionistiche.

In tema di welfare e produttività viene innalzato da 2.000 a 3.000 euro (4.000 in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori) il limite di importo complessivo dei premi di risultato assoggettati all’imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento; viene esclusa la tassazione (ordinaria o sostitutiva) dei contributi alle forme pensionistiche complementari, dei contributi di assistenza sanitaria e del valore delle azioni, versati per scelta del lavoratore in sostituzione (totale o parziale) delle somme agevolabili con l’imposta sostitutiva in argomento ed, infine,viene ampliata la platea dei beneficiari delle disposizioni mediante l’innalzamento da 50.000 a 80.000 euro l’anno.

Inoltre, a partire dal 1 gennaio 2017, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche per i titolari di partita Iva iscritti alla gestione separata INPS è pari al 25%; in caso di nascita o adozione di minore, viene corrisposto dall’INPS un premio di 800 euro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.

Viene, inoltre, prorogato per l’anno 2017 il congedo obbligatorio di due giorni per il padre lavoratore dipendente, che può essere goduto anche in via non continuativa entro cinque mesi dalla nascita del figlio. Per l’anno 2018, invece, il congedo obbligatorio è innalzato a quattro giorni, estendibili a cinque in sostituzione e in accordo con la madre, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

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