29 Marzo 2024

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Omesso versamento contributi previdenziali non è più reato: Circolare 05/2016 Fondazione Studi CdL

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Non è più perseguibile penalmente chi non versa i contributi previdenziali se l’omissione non supera la soglia di 10.000 euro annui. A stabilirlo è il dlsg n.8/2016 del 6 febbraio 2016 che, con l’art. 3, comma 6, sostituisce il comma 1 bis dell’art. 2 del d.l. n.463/83, che puniva con la reclusione fino a tre anni l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. Al di sotto di tale soglia, l’omissione è punita soltanto con una sanzione amministrativa pecuniaria, che va da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 50.000 euro. Le nuove disposizioni si applicano anche alle omissioni commesse prima dell’entrata in vigore delle nuove norme. La Fondazione Studi ha analizzato tutte le novità in materia nella circolare n.5/2016 in allegato.

Circolare 05/2016 Fondazione Studi CdL:

L’OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI NON È PIÙ REATO (FINO A 10.000 EURO)

Con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016, dal 6 febbraio 2016 non è più perseguibile penalmente chi non versa i contributi previdenziali, se tale omissione non supera la soglia di 10.000 euro annui.

L’art. 3, co. 6 del d.lgs. n. 8/2016 interviene a sostituire il comma 1 bis dell’art. 2 del d.l. n. 463/83, che puniva con la reclusione fino a tre anni, prima dell’intervento di riforma, l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.

Nella nuova formulazione in vigore dal 6 febbraio 2016, la perseguibilità penale dell’illecito (ancora con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro) è confermata soltanto quando l’omesso versamento delle ritenute è riferito ad un importo superiore a 10.000 euro annui. Al di sotto di tale soglia, l’omissione è punita soltanto con una sanzione amministrativa pecuniaria, da individuarsi tra il minimo di 10.000 ed il massimo di 50.000 euro, limiti individuati dalla nuova disposizione.

Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

Le nuove norme dunque non hanno depenalizzato tout court l’omesso versamento degli importi dichiarati come ritenuti dalla retribuzione a titolo previdenziale ed assistenziale, ma hanno introdotto un duplice regime, dipendente dalla soglia dei 10.000 euro annui, il cui superamento conferma la natura penale dell’illecito. Al di sotto di tale importo si applica soltanto la sanzione amministrativa pecuniaria, nei limiti degli importi introdotti dalla nuova norma.

L’art. 8 del d.l.gs. n. 8/2016 poi, prevede l’applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal nuovo regime anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore.

Profili di diritto intertemporale
La premessa depenalizzazione, e la prevista applicazione retroattiva delle sue disposizioni, introduce questioni di diritto intertemporale, relative alla individuazione della normativa da applicare alle omissioni di versamenti contributivi inferiori alla soglia di 10.000 euro annui, commesse prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016.

La regola generale, come noto, è fissata dall’art. 2 c.p., che in virtù del principio del favor rei, esclude la punibilità penale per quei fatti che per una legge posteriore non costituiscono più un reato perseguibile.

La legge 28 aprile 2014, n. 67, la cui delega è attuata con il d.lgs. n. 8/2016, non fornisce alcuna indicazione in merito alla disciplina dei fatti oggetto delle norme in discorso, commessi prima della entrata in vigore della depenalizzazione.

Il legislatore delegato ha inteso regolare con gli articoli 8 e 9 del d.lgs. n. 8/2016 gli aspetti intertemporali relativi alle violazioni commesse prima del 6 febbraio 2016, prevedendo l’applicazione delle sanzioni amministrative (art. 8) e le modalità di trasmissione degli atti all’autorità amministrativa (art. 9).

Va rilevato che per effetto dei principi generali posti dall’art. 2 c.p., in assenza di una normativa specifica, in caso di successione di leggi penali, quando quella successiva risulta più favorevole al reo, è esclusa la sanzionabilità del comportamento, anche a livello amministrativo. È un principio che può ritenersi pacifico, in quanto confermato, ad oggi, dalle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, che nel fissarlo ( sentenza 29 marzo 2012, depositata il 28 giugno 2012, n. 25457), hanno altresì negato la possibilità di trasmissione degli atti alla autorità amministrativa, quando la depenalizzazione è successiva alla commissione del fatto.

Il riferimento della sentenza è agli articoli 40 e 41 della l.n. 689/81, che prevedono, nell’ambito della depenalizzazione generalizzata introdotta da quella legge, l’applicazione delle sanzioni amministrative anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito (art. 40 l.n. 689/81), disponendo la trasmissione degli atti alla autorità amministrativa a tali fini competente (art. 41).

Secondo le Sezioni Unite penali, come premesso, quello della sanzionabilità amministrativa di fatti depenalizzati commessi prima della introduzione della norma più favorevole, non è un principio generale, perciò in assenza di norme specifiche, non può essere applicato laddove la normativa depenalizzata non contenga disposizioni transitorie analoghe.

Il regime intertemporale del d.lgs. n. 8/2016
È alla luce di queste premesse che deve essere letta l’introduzione, da parte del d.lgs. n. 8/2016, di una disciplina specifica che prevede l’applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del decreto stesso e regola le modalità di trasmissione degli atti all’autorità amministrativa, proprio ai fini dell’applicazione delle nuove sanzioni amministrative.

Qualora fosse mancata una regolamentazione specifica infatti, si sarebbe potuto giungere al paradosso che l’omissione contributiva fino a 10.000 euro annui, commessa dopo il 6 febbraio, sarebbe stata punita con la sanzione amministrativa prevista dalla nuova norma, mentre la stessa omissione, commessa nel periodo di vigenza del vecchio testo del comma 1 bis dell’art. 2 del d.l. n. 463/83, non sarebbe stata punita affatto.

L’applicabilità della sanzioni amministrative alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016
Ai sensi del primo comma dell’art. 8 del d.lgs. n. 8/2016, le nuove norme che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
La norma conferma dunque il principio generale, formalizzandolo all’interno dello specifico sistema di depenalizzazione dalla stessa introdotto, come voluto dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione: espressa applicazione del più favorevole regime sanzionatorio amministrativo anche ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della riforma stessa. In virtù di ciò, la sanzione amministrativa pecuniaria applicata non potrà essere di importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato (comma 3).
L’art. 9 poi, disciplina le modalità ed i tempi per l trasmissione degli atti all’autorità amministrativa, da parte dell’autorità giudiziaria, ai fini dell’applicazione della normativa in discorso.

Autore: Pasquale Staropoli
DIPARTIMENTO SCIENTIFICO della FONDAZIONE STUDI

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