19 Aprile 2024

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Operazione Poseidone, anche il tribunale di Bergamo dà ragione all’Ancl

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In meno di un mese arriva un’altra pronuncia a favore dei ricorsi presentati dall’Ancl contro l’operazione Poseidone dell’Inps, avviata nel 2009 per tentare di ottenere dai soci-amministratori di società commerciali la doppia contribuzione: alla “gestione separata” in quanto amministratori e alla “gestione commercianti” in quanto soci. Il 4 febbraio il tribunale di Bergamo, con un’unica sentenza, ha accolto tre ricorsi del sindacato dei consulenti del lavoro contro altrettanti avvisi di addebito emessi dall’istituto previdenziale ai danni di un socio amministratore di una società commerciale. La sentenza di Bergamo segue di sole tre settimane quella analoga pronunciata dal tribunale di Forlì.

«Ma la decisione del tribunale di Bergamo è ancora più importante di quella di Forlì e sancisce il definitivo fallimento dell’operazione Poseidone», afferma Francesco Longobardi, presidente nazionale Ancl. Perché il caso di Bergamo riguarda una contestazione fatta a un socio-amministratore di una società effettivamente commerciale, mentre a Forlì si trattava di una società di gestione immobiliare considerata erroneamente (come stabilito dal giudice) dall’Inps come commerciale. In entrambi i casi l’Inps aveva chiesto la doppia contribuzione basandosi sul fatto che il socio-amministratore aveva barrato in dichiarazione dei redditi la casella in cui si indicava come prevalente l’attività di socio della società in questione. Anche Bergamo, come Forlì, ha accolto invece i due principali motivi di ricorso dell’Ancl: il tribunale infatti ha stabilito che la crocetta in dichiarazione dei redditi non è una prova sufficiente e che spetta all’Inps dimostrare la prevalenza dell’attività di socio su quella di amministratore, ragione per cui si pretende la doppia contribuzione. Prove che l’Inps non ha portato, dato che l’istituto si basa solo sulla “crocetta” per i suoi avvisi di addebito. Mentre al ricorrente, sostenuto dall’Ancl, è bastato dimostrare di svolgere esclusivamente i compiti di amministratrice dato che l’attività prevalentemente svolta è quella di mamma e di casalinga.

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