28 Marzo 2024

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Vittoria. Ordinanza contingibile e urgente n. 66.

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Ieri circolava un provvedimento a cui era stato assegnato un numero che lasciava pensare fosse stato emesso dal Comune, in effetti, fino ad oggi, nessuno sa chi ha diffuso quel documento, che sostanzialmente, comunque, conteneva le stesse disposizioni impartite con l’ordinanza contingibile e urgente n. 66 di oggi, 23 ottobre 2020, a firma della Commissione straordinaria che pubblichiamo integralmente.

CITTÀ DI VITTORIA
ORDINANZA N. 66 DEL 23 OTT 2020
Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell’art. 192 del D.Lgs. 152/2006 per la “Emergenza coronavirus. Chiusura strade ai sensi dell’art.1 comma 2 bis del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 come modificato ed integrato dal D.P.C.M. del 18 ottobre 2020”.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Visto il Decreto-legge 7 ottobre 2020, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, pubblicato in G.U. n. 48 del 7 ottobre 2020;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020 e del 7 settembre 2020;
Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell’8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell’1 aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell’8 aprile 2020, n. 16 dell’11 aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell’1 maggio 2020, n. 21 del 17 maggio 2020, n. 22 del 2 giugno 2020, n. 23 del 3 giugno 2020, n. 24 del 6 giugno 2020 n. 25 del 13 giugno 2020, n. 26 del 2 luglio 2020, n. 27 del 14 luglio 2020, n. 28 del 14 luglio 2020, n. 29 del 30 luglio 2020, n. 30 del 31 luglio 2020, n. 31 del 9 agosto 2020, n. 32 del 12 agosto 2020, n. 33 del 22 agosto 2020, n. 34 del 10 settembre 2020, n. 35 del 19 settembre 2020, n. 36 del 27 settembre 2020, n. 37 del 2 ottobre 2020, n. 38 del 4 ottobre 2020, n. 39 del 7 ottobre 2020, n. 40 del 10 ottobre 2020, n. 41 del 12 ottobre 2020, nn. 42 e n. 43 del 15 ottobre 2020 adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica;
Visto l’attuale andamento epidemiologico registrato nel territorio comunale, il quale evidenzia l’innalzamento del livello del rischio alla luce dell’incremento dei casi da catena di trasmissione non nota;
Visto il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 come modificato ed integrato dal D.P.C.M. del 18.10.2020 pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 258 il quale:
− all’art. comma 2-bis prevede testualmente che “Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”.
− all’art. 11 prevede che il Prefetto territorialmente competente assicura l’esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti.
Atteso che provvedimenti maggiormente restrittivi rispetto a quanto dettato dal DCPM devono fondarsi sulla ricognizione degli spazi urbani nei quali per comportamenti consuetudinari possa ritenersi più elevato il rischio di assembramenti e quindi di propagazione del contagio.
Che detta valutazione deve essere fatta anche in relazione alla sostenibilità dell’impegno attuativo e all’estensione temporale della misura. Ciò in quanto per un principio di proporzionalità e adeguatezza potrà essere valutata l’opportunità di applicare restrizioni provvedimentali solo in determinati giorni della settimana limitandole a quelli caratterizzati da un più intenso afflusso di persone.
Preso atto di quanto scaturito in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presso la Prefettura di Ragusa del 20.10.2020 e 21.10.2020.
Visto l’art. 32 della legge 23.12.1978 n. 833;
Visti gli articoli 50 e 54 del Dlgs 267/2000;
DATO ATTO che stante l’urgenza non è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90;
ORDINA
Ferme restando tutte le misure già vigenti di contenimento del rischio di diffusione del virus, a decorrere dal 23 ottobre 2020, con riferimento all’intero territorio del Comune di Vittoria, e fatta riserva di adottare ulteriori provvedimenti anche da ricollegare a successive misure, previste dalla normativa emergenziale, statale e regionale, per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati, sono adottate le seguenti ulteriori misure:
Il divieto di transito e stazionamento alle persone appiedate, dalle ore 21:00 e fino alle ore 5:00 del giorno successivo, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private delle seguenti vie e piazze:
∙ Via Cavour nel tratto compreso tra via R. Settimo e via Del Quarto, ivi compresa l’intera Piazza del Popolo, Piazza Vescovo Ferdinando Ricca e Piazza Enriquez;
∙ piazza Vittoria Colonna, piazza Daniele Manin e piazza Sei Martiri.
Il divieto di cui sopra si estende ad una fascia di rispetto di 20 mt su tutte le strade che intersecano le vie e piazze predette.
Misure in materia di vendita di bevande in contenitori, bottiglie di vetro, lattine.
Ai titolari o gestori degli esercizi di vicinato (mini market, generi alimentari, distributori automatici), di media e grande struttura di vendita, agli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonché agli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita sulle aree pubbliche interessate dal divieto di cui ai paragrafi precedenti è fatto divieto assoluto di vendere bevande in contenitori, in bottiglie di vetro e lattine, dalle ore 20.00 alle ore 07.00 del giorno successivo. Restano esclusi dal divieto i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, pizzerie, pub, bar).
Si dispone, infine, che copia della presenta ordinanza sia inviata, per le rispettive competenze a:
∙ U.T.G. – Prefettura di Ragusa;
∙ Questura di Ragusa;
∙ Comando Provinciale Carabinieri Ragusa;
∙ Comando Provinciale Guardia di Finanza di Ragusa;
∙ Capitaneria di Porto di Pozzallo;
∙ Comando Polizia Provinciale di Ragusa;
∙ ARPA Ragusa;
∙ Responsabile Comunale Protezione Civile.
∙ SIAE Ragusa;
∙ ASP di Ragusa – Servizio prevenzione;
∙ Commissariato P.S. Vittoria
∙ Compagnia Carabinieri Vittoria
∙ Compagnia Guardia di Finanza Vittoria
∙ Stazione Carabinieri di Scoglitti
∙ Dirigente P.M. di Vittoria il quale è tenuto a predisporre apposito progetto obiettivo finalizzato a garantire la presenza di operatori di Polizia Locale coincidenti con gli orari di cui alla presente ordinanza;
∙ Tutti i Dirigenti dell’Ente;
∙ SIAE Vittoria
Sia comunicata ai titolari delle attività interessate a mezzo delle Associazioni di Categorie presenti nel territorio comunale.
A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti Tar Catania o Presidente Regione Siciliana nei termini, di 60 gg e di 120 gg dalla data di pubblicazione.
Dare atto, infine, che la presente ordinanza rientra nell’ambito delle misure di tutela della sicurezza e salute pubblica, fermo restando che con successivo e separato provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 Ordinanza Contingibile ed Urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21/2020, si procederà ad adottare apposito atto contenente provvedimenti viabilistici.
p. La Commissione Straordinaria
Dott. Filippo Dispenza
CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n……….
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.
SI CERTIFICA
che copia della presente Ordinanza è pubblicata all’albo pretorio dal …23.10.2020……….. al…07.11.2020…….. registrata al n. Reg. pubblicazioni
Vittoria, lì
Si dispone la Pubblicazione
Vittoria lì ……………………
Il Messo Il Segretario Generale
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n……….
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.
SI CERTIFICA
Che copia della presente Ordinanza è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal …23.10.2020….. al…07.11.2020… registrata al n. Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti reclami.
Dalla Residenza Municipale, lì …………………….
IL MESSO COMUNALE
………………………………… IL SEGRETARIO GENERALE

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