11 Novembre 2024

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Autovelox illegittimi? Questione legittimità periodica taratura al vaglio della Corte Costituzionale

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La Corte di Cassazione rimette la questione d’ufficio e sospende la causa di un automobilista multato

Lo “Sportello dei Diritti” lo ribadisce da anni, nei suoi comunicati e nei migliaia di ricorsi a difesa dei cittadini: gli autovelox necessitano della taratura periodica per garantire la correttezza delle rilevazioni. Sul punto arriva una conferma che ha del clamoroso con un’ordinanza della seconda sezione civile della Corte di Cassazione che rimette al vaglio della Corte costituzionale la questione sulla legittimità dell’esenzione dalla periodica taratura per gli autovelox.Lo dice, infatti, chiaro e tondo l’ordinanza interlocutoria n. 17766, depositata ieri 7 agosto.Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte solleva d’ufficio la questione di legittimità della norma di cui all’articolo 45 del D.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), in riferimento all’articolo 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede che le apparecchiature rilevatrici delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a periodiche verifiche e trasmette gli atti alla Corte costituzionale. Tutto nasce dal ricorso di due cittadini rispettivamente conduttrice e proprietario di un’automobile, che si erano visti respingere i precedenti ricorsi innanzi al giudice di pace di Mondovì, che aveva respinto l’opposizione a un ordinanza di rigetto del prefetto di Cuneo che a sua volta aveva rigettato un ricorso amministrativo avverso un verbale della polizia stradale per aver violato l’articolo 142 del Codice della Strada elevato con autovelox. Anche il successivo appello innanzi al Tribunale di Torino aveva negato le istanze dei due ricorrenti che, imperterriti, avevano deciso di adire la Corte di Cassazione forti della convinzione circa l’illegittimità dell’originaria multa.Vi é da sottolineare che i giudici di legittimità con precedenti decisioni avevano nei fatti ritenuto che le apparecchiature elettroniche per la determinazione dell’ osservanza dei limiti di velocità, di cui all’art. 142, sesto comma del D.lgs. n. 285/1992, non dovevano essere sottoposte alla procedura di taratura.Anche la Corte Costituzionale si era pronunciata in passato sulla questione (sentenza n. 277/2007). Pur non ritenendo fondata la questione, «ma solo per erronea individuazione da parte del giudice rimettente del termine di comparazione, la Corte Costituzionale ha avuto modo di svolgere affermazioni che non possono che indurre ad una riconsiderazione della questione».Pertanto, in merito al caso in esame, la Corte di legittimità ha ritenuto di sollevare d’ufficio la questione di legittimità del citato articolo 45 ed ha disposto l’ immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si tratta di una decisione che se non é clamorosa, poco ci vuole per gli effetti che comporta nell’immediato e che potrebbe comportare nel caso in cui fosse dichiarata fondata la questione di legittimità costituzionale in merito alla necessità della taratura periodica di tutti gli apparecchi di misurazione elettronica della velocità in dotazione alle varie forze di polizia stradale.In primo luogo, infatti, coloro che hanno proposto ricorso o lo proporranno in materia di autovelox  potranno chiedere al giudice di pace in primo grado, o al Tribunale in caso di appello, che sospenda la causa e gli effetti connessi al verbale (pagamento della sanzione e sanzioni accessorie), in attesa  della definitiva decisione della Consulta. Ciò comporterà l’ovvia conseguenza che nelle more – e in tal senso potranno passare mesi o addirittura anni in attesa della sentenza del Giudice delle Leggi – potrà essere sospeso l’obbligo del pagamento delle sanzioni pecuniarie e di quelle accessorie come la decurtazione dei punti e soprattutto la sospensione della patente di guida nei casi in cui é prevista.Ma la conseguenza più importante nelcaso in cui la Consulta dovesse dichiarare incostituzionale la norma, sta nel fatto che la maggior parte – se non tutti – i verbali effettuati con le apparecchiature per la rilevazione elettronica della velocità dovranno essere considerati nulli.

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