3 Maggio 2024

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CIGS per crisi e riorganizzazione aziendale: Circolare n.9/2016 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

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La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro fornisce con la circolare n.9 del 10 maggio 2016 un quadro completo di interpretazione della normativa in materia di ammortizzatori sociali con causali di crisi o riorganizzazione aziendale, dopo un primo esame della normativa, già contenuto nella circolare n.6/2016 in cui è stata analizzata la specifica causale del contratto di solidarietà. La nuova circolare, invece, fornisce numerosissimi esempi di calcolo che aiutano l’applicazione pratica delle singole casistiche. 

Entrando nel merito della riforma, si nota come non muti il campo di applicazione di questa tipologia di ammortizzatore sociale rispetto alla precedente disciplina. Rimangono, inoltre, confermate le disposizioni di trattamento di integrazione salariale speciali per il settore dell’editoria e le relative norme di pre-pensionamento, nonché le disposizioni per i dipendenti delle aziende, commissariate in base al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 (Provvedimenti urgenti per l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), la cui durata dell’intervento di cassa integrazione straordinaria è equiparata al termine previsto per l’attività del commissario.

L’obbligo contributivo CIGS per le aziende industriali scatta dal primo periodo di paga successivo al termine del semestre nel quale sono stati occupati, in media, 15 lavoratori. Nella circolare si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2016 è stato abrogato l’art. 3 della legge 223/1991 ad opera dell’art. 2 comma 70 della legge n. 92/2012 con conseguente impossibilità ad autorizzare il trattamento di CIGS per le imprese interessate da procedura concorsuale o per cessazione di attività. E’ comunque possibile richiedere la CIGS nell’ambito di una procedura concorsuale per ragioni di crisi aziendale (massimo 12 mesi) o riorganizzazione (massimo 24 mesi) solo qualora sia disposta la continuità aziendale, ma in questo caso non sarà la procedura concorsuale ad essere il presupposto per la concessione della CIGS (circ. n. 24/2015 Ministero del Lavoro).

Per espressa previsione di legge, decorsi 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto (ossia 24 settembre 2017) le sospensioni dell’attività lavorativa, riconducibili alla richiesta d’intervento per riorganizzazione e crisi aziendale, possono essere autorizzate nel limite massimo dell’80% delle ore lavorabili nel periodo relativo al programma considerato.

Indipendentemente dalla causale di intervento, il trattamento di integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale. Il trattamento si calcola tenendo conto dell’orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga.

Clicca qui per scaricare e leggere la “circolare_FS_N9_2016_CIGS” in formato pdf

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