11 Dicembre 2024

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Codice della strada. Polizia di Stato: le novità sulla carta di circolazione

Roma, 6 novembre 2014 – Da lunedì 3 novembre 2014 sono entrate in vigore le norme che consentiranno l’identificazione certa del soggetto effettivamente responsabile della circolazione del veicolo e di eventuali violazioni al Codice della strada.
Le disposizioni (art. 94 comma 4-bis del Codice della Strada e art. 247-bis del Regolamento di esecuzione) prevedono l’obbligo per chi ha la disponibilità di un veicolo – intestato ad una persona diversa – per più di 30 giorni consecutivi, di comunicare agli Uffici della motorizzazione civile i suoi dati per l’annotazione nella carta di circolazione e nell’Archivio nazionale dei veicoli.
A chi si applicano
Le norme – spiega la Polizia di Stato sul proprio sito – si applicano per il comodato in generale, il comodato di veicoli aziendali, i veicoli in custodia giudiziale con facoltà d’uso, la locazione senza conducente, l’intestazione di veicoli a soggetti incapaci di agire o a persone decedute, i veicoli con contratto “Rent to buy” e facenti parte di un “trust“.
La Polizia precisa cheper il momento le norme non si applicano ai veicoli che effettuano attività di autotrasporto“.
Nel caso di comodato, che rappresenta l’ipotesi più ricorrente, l’obbligo scattase l’utilizzo del veicolo da parte del comodatario sia effettuato in modo esclusivo, personale e continuativo per un periodo superiore a 30 giorni.
Familiari: esclusi dall’obbligo
Per quanto riguarda – specifica la Polizia di Stato – il comodato in ambito familiare, l’obbligo di annotazione resta escluso nell’ipotesi di concessione ad un familiare convivente; in ogni altro caso è comunque subordinato ai predetti presupposti, ossia al fatto che il veicolo sia in uso personale e non promiscuo per un periodo continuativo superiore a 30 giorni.
Nessuna norma impedisce l’utilizzo di un veicolo a titolo di cortesia o di favore da parte di una persona diversa dall’intestatario della carta di circolazione.
Le norme trovano applicazione unicamente per atti e fatti, accaduti per la prima volta dopo lunedì 3 novembre.
L’utilizzatore, o il proprietario da questo delegato, potrà provvedere alla richiesta di annotazione entro 30 giorni dall’atto o fatto da cui deriva l’utilizzo del veicolo, pena una sanzione pecuniaria da 705 euro a 3.526 euro“.

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