La scienza criminologica, nasce ufficialmente nel XX secolo, quando per la prima volta vengono affrontati in modo scientifico i fenomeni delittuosi. La necessità di una nuova concezione strutturale, per quanto riguarda il pensiero giuridico-normativo nasce con l’illuminismo, che trova in Cesare Beccaria il suo massimo sostenitore. Beccaria pubblica nel 1764 “Dei delitti e delle pene”, che rappresenta l’inizio di una nuova filosofia della pena, legata ad una concezione liberale del diritto penale.
Come evidenziano Ponti e Merzagora Betsos (2008), gli aspetti fondamentali della concezione liberale possono essere riassunti nei seguenti punti:
– la funzione della pena è quella di rispondere alle esigenze del vivere sociale, anziché a principi morali;
– il diritto deve garantire la difesa dell’imputato, partendo dal principio della presunzione d’innocenza;
– deve essere assicurata l’uguaglianza di trattamento, perché la legge è uguale per tutti;
– devono essere eliminate le pene corporali, compreso l’eliminazione della pena di morte.
– la pena deve avere carattere retributivo, cioè deve essere proporzionata al reato commesso (Ponti, Merzagora Betsos, 2008).
In Italia, i principi dell’illuminismo diedero le basi ad una nuova corrente di pensiero che prese il nome di Scuola Classica, che ebbe tra i maggiori esponenti Francesco Carrara (1805 – 1888). La scuola classica muovendo dal postulato di libero arbitrio, cioè dell’uomo assolutamente libero delle proprie azioni, poneva a fondamento del diritto penale la responsabilità morale del soggetto (Mantovani, 1984), e di conseguenza la pena retributiva, proporzionata all’illecito commesso.
In quello stesso secolo, Cesare Lombroso, nella foto, (1835 – 1909), importante studioso italiano, indirizzo’ i suoi studi sulle caratteristiche anatomiche dei delinquenti, ritenute secondo lui, responsabili del comportamento criminoso. Le teorie lombrosiane, costituirono le basi per un nuovo orientamento penalistico e criminologico che prese il nome di Scuola Positiva; i suoi maggiori esponenti furono Enrico Ferri (1856 – 1929) e Raffaele Garofalo (1852 – 1934).
Come affermano Ponti e Merzagora Betsos (2008), i principi della scuola positiva si incentravano sui seguenti punti:
– il delinquente è un individuo anormale;
– il delitto è conseguenza di fattori fisici, psichici e sociali;
– la sanzione penale non deve essere retributiva, ma deve innanzitutto neutralizzare e in secondo luogo rieducare il criminale.
La giurisprudenza moderna, influenzata dal pensiero positivistico introdusse il cosiddetto “sistema del doppio binario”, per il quale a fianco delle pene tradizionali, commisurate alla gravità del reato, venivano disposte misure di sicurezza per delinquenti ritenuti socialmente pericolosi (Ponti, Merzagora Betsos, 2008).
L’articolo 27 della costituzione italiana afferma che: La responsabilità penale è personale, l’imputato non è colpevole sino alla condanna definitiva, le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso d’umanita’ e devono tendere alla rieducazione del condannato, non è ammessa la pena di morte.
Bibliografia:
Mantovani F. (1984), Il problema della criminalità, CEDAM, Padova.
Ponti G, Merzagora Betsos (2008), Compendio di criminologia, Raffaello Cortina editore, Milano.