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Il ruolo di amministratore: natura e qualificazione giuridica

La Cassazione, con la sentenza S. U. n.1545 del 20 gennaio 2017, ha ribadito l’impossibilità per chi svolge l’attività di amministratore di stipulare un contratto di collaborazione con la società, in quanto “l’amministratore unico o il consigliere d’amministrazione di una società per azioni sono legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell’art. 409 cpc”.

L’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, però, riportando le motivazioni della sentenza, illustra una precisazione fornita dalla Cassazione nella stessa, secondo la quale l’esclusione di una prestazione lavorativa nel rapporto tra amministratore e società non vuol dire negare del tutto la possibilità di stipulare un contratto tra le parti.

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