Incentivi in agricoltura fino a 5.000€
3 min readGiovanni Maria Spada
Convertito con la Legge 116/2014 il D.L. n. 91/2014 che prevede un incentivo per assunzioni in agricoltura
Per rilanciare, soprattutto aiutare, il comparto agricolo il governo ha pensato di convertire il DL 91 del 2014 riguardante le «disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea» in legge prevedendo all’articolo 5 le disposizioni per l’incentivo all’assunzione dei giovani in agricoltura per cercare di ridurre il costo del lavoro nel settore.
Chi può beneficiare degli incentivi?
Tutti i datori di lavoro che hanno i requisiti di cui all’articolo 2135 del codice civile e che assumono giovani lavoratori, età compresa tra i 18 e i 35 anni (privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o essere privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado oppure aver prestato attività lavorativa per un numero di giornate inferiore a 100 nei 12 mesi antecedenti l’assunzione) con:
- contratto di lavoro a tempo indeterminato
- con contratto di lavoro a tempo determinato che presenta i seguenti requisiti:
- avere durata almeno triennale;
- garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate all’anno;
- essere redatto in forma scritta
Le assunzioni devono essere effettuate tra 1 luglio 2014 e il 30 giugno 2015 e devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato «sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all’assunzione e il numero di giornate lavorate nell’anno precedente l’assunzione. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto».
Cosa viene erogato e come?
L’incentivo è pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali (per un periodo complessivo di 18 mesi, per un massimo per ciascun lavoratore beneficiario di 3.000 euro nel caso di assunzione a tempo determinato e di 5.000 euro nel caso di assunzione a tempo indeterminato) riconosciuto al datore di lavoro tramite compensazione dei contributi dovuti:
- per le assunzioni a tempo determinato:
- 6 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione;
- 6 mensilità a decorrere dal completamento del secondo anno di assunzione;
- 6 mensilità a decorrere dal completamento del terzo anno di assunzione;
- per le assunzioni a tempo indeterminato invece sono 18 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione.
L’incentivo è riconosciuto dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il sito internet dell’ente.
Il datore di lavoro interessato a usufruire dell’incentivo deve farne richiesta all’INPS per via telematica tramite il modello “GIOV/AGR (D.L. 91/2014)” reperibile sul sito dell’INPS, www.inps.it, all’interno del “Cassetto previdenziale aziende agricole”.