3 Maggio 2024

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La detassazione dei premi di risultato: Circolare della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

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Con la circolare n. 8, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro fornisce un primo indirizzo operativo sulle modalità di applicazione della disciplina prevista dalla Legge di stabilità 2016

ROMA – Dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro arriva un primo indirizzo operativo sulle modalità di applicazione della disciplina in tema di detassazione dei premi di risultato introdotta dalla Legge di stabilità 2016.
I lavoratori interessati devono possedere un reddito non superiore a 50.000 euro considerato al lordo della quota su cui è stata applicata l’imposta sostitutiva del 10%. Non si computano, invece, eventuali redditi a tassazione separata o redditi diversi da quelli di lavoro dipendente come, ad esempio, redditi di fabbricati, da partecipazione, redditi diversi. Solo dopo l’entrata in vigore dell’articolo 9 del DDL Atto Senato n. 2233, esclusivamente per il lavoro agile, saranno detassabili anche le somme corrisposte come controprestazione dell’attività lavorativa, ma nei limiti dell’importo di 2.000 euro annui.
La circolare n. 8 della Fondazione spiega, inoltre, che a differenza del passato l’agevolazione si applica solo alla retribuzione che è corrisposta a titolo di “premio” e non anche ad altre somme connesse alla gestione del rapporto di lavoro e legate alla produttività, come gli straordinari.
Particolare attenzione va posta sul passaggio contenuto nel comma 182 in cui si stabilisce che il premio deve essere di “ammontare variabile”.
L’aggettivo “variabile” è riferito all’ammontare del premio e, dunque, la norma sembra suggerire il criterio con cui deve essere costruito numericamente il risultato.
In particolare, essa sembra imporre alle parti sociali la costruzione di un premio che sia graduale al risultato da ottenere. Pertanto, non sembrano essere ammessi all’agevolazione premi individuati in misura fissa legati ad un unico indicatore di risultato; ad esempio, non sembra consentita l’agevolazione qualora fosse individuato un premio di ammontare fisso (1.000 euro) al raggiungimento di un determinato risultato (fatturato 100.000 euro).
Al contrario, la norma sembrerebbe spingere, ad esempio, verso una gradualità del premio in base al raggiungimento proporzionale del risultato. Pertanto, un premio di 1.000 euro che potrà essere riconosciuto nella misura del 90%, 80% eccetera, in funzione di una scala di maggiore fatturato ottenuto.
Questa scelta legislativa sembra essere giustificata dal fatto che amplia le possibilità per i lavoratori di raggiungere il risultato e maturare il diritto al premio.
Le somme devono essere corrisposte in esecuzione di contratti aziendali o territoriali.
L’azienda che non ha sottoscritto un contratto aziendale o non intende sottoscriverlo, può corrispondere premi di risultato con il prelievo fiscale agevolato, sempre che recepisca almeno i contenuti di un contratto collettivo territoriale anche se riferito ad una categoria diversa da quella di appartenenza.
L’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d’imposta in via automatica, se è lo stesso sostituto che ha rilasciato il CU nel periodo di imposta precedente a quello di riferimento, in relazione a un rapporto di lavoro intercorso per l’intero anno.
Se il sostituto d’imposta, tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva, non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’intero anno precedente, il lavoratore deve attestare per iscritto il rispetto della condizione reddituale. Analoga procedura deve essere utilizzata nel caso in cui il lavoratore non abbia percepito alcun reddito di lavoro dipendente.

Leggi la circolare “FS_N8_2016_DETASSAZIONE.pdf”, clicca qui per scaricarla.

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