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Ministero del Lavoro: “Falso che si possa condonare il lavoro nero”

Ecco cosa prevedono le disposizioni del decreto semplificazioni approvato dal CDM di giovedì in materia di lavoro nero, sospensione attività, cartellino appaltiRoma, 15 giugno 2015 – Riceviamo e pubblichiamo una nota di chiarimento in merito al lavoro nero da parte del Ministero del Lavoro:

In un articolo pubblicato su un quotidiano si afferma che le disposizioni contenute nel decreto legislativo sulle semplificazioni, approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri di giovedì 11 giugno, consentono di condonare il lavoro nero. È un’affermazione  che non corrisponde alla verità dei fatti e deriva, probabilmente, da una scorretta interpretazione della reale portata delle disposizioni in materia di revisione delle sanzioni in materia di lavoro.
In proposito, si ritiene opportuno precisare quanto segue:
In tema di maxisanzione per il lavoro nero, ferma restando la sanzione fissa nella misura originaria, si sono introdotti degli “scaglioni” sulla parte variabile della sanzione stessa, che è commisurata ai giorni di durata della violazione. Questo perché, trattandosi di lavoro nero, non è facile individuare con assoluta certezza la effettiva durata del comportamento sanzionato. Gli scaglioni (0-5 giorni,5-10-10-15 ecc.) aiutano gli ispettori nella definizione dell’importo della sanzione.
Sempre sul lavoro nero è stata introdotta una altra novità che favorisce il mantenimento dell’occupazione del lavoratore in nero dopo la regolarizzazione forzata dall’intervento ispettivo.
La disposizione prevede un meccanismo premiale di riduzione della sanzione per chi mantiene in forza il lavoratore per almeno tre mesi (oggi il lavoratore veniva licenziato il giorno dopo la regolarizzazione ispettiva).
Sulla sospensione dell’attività si è semplicemente previsto che la revoca della sospensione si ottiene con la regolarizzazione completa dei lavoratori sia per i profili amministrativi (comunicazioni obbligatorie, registrazione sui libri ecc.) che sostanziali (visite mediche, formazione iniziale) e il pagamento di una parte (1/4) della sanzione economica, consentendo la rateazione della restante parte.(Tale richiesta è stata fortemente invocata da più parti, anche a seguito del tragico evento del suicidio del panettiere di Casalnuovo determinato dall’impossibilità di disporre subito dei 2.000 euro della sanzione economica).
L’articolo esprime anche dei rilievi critici circa le disposizioni relative alla tessera di riconoscimento del lavoratore in edilizia, il cosiddetto “cartellino”. In proposito, si precisa che anche la previsione concernente l’obbligo di esposizione dei cartellini identificativi in edilizia è una mera razionalizzazione normativa. Attualmente infatti esiste una disposizione specifica inizialmente introdotta solo nel settore edile e una successiva disposizione nel Testo unico sicurezza che riguarda tutti gli appalti. Due disposizioni identiche che impongono lo stesso obbligo. Per questo motivo si è prevista l’abolizione della previsione specifica nell’edilizia.

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