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Senza repechage il licenziamento per ragioni economiche è illegittimo

Nota giurisprudenziale Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Il datore di lavoro che nel licenziamento economico non valuta la possibilità di ricollocazione del lavoratore il cui posto è stato soppresso, va incontro ad una sanzione per licenziamento illegittimo, ma non è detto che il lavoratore possa pretendere la tutela reintegratoria e la conservazione del posto di lavoro.

E’ quanto evidenzia la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10435 del 2 maggio 2018, che viene approfondita nella nota giurisprudenziale della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.

La suprema Corte sottolinea la necessità di verificare la sussistenza di entrambi i presupposti di legittimità e, quindi, sia delle ragioni inerenti all’attività produttiva, sia dell’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore, per graduare l’eventuale sanzione. Si tratta della prima sentenza sull’applicazione dell’obbligo di repechage secondo il nuovo art. 18, disegnato dalla riforma Fornero relativamente all’ipotesi di “manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo”.

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