11 Dicembre 2024

ITALREPORT

Quotidiano on-line

Un casinò a Taormina?

MESSINA – Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa a firma di Nino Bianca e Pippo Pracanica, Associazione “Umanesimo e Solidarietà”:

Abbiamo letto con grande interesse la dichiarazione del Presidente della Regione a favore dell’apertura del Casinò di Taormina, anche se rimaniamo profondamente scettici, perché pur essendoci rivolti a lui ed al ministro Alfano, non abbiamo mai ricevuto risposte conducenti.

Scrivevamo che, per avere qualche possibilità concreta di giungere al risultato sperato, la via da seguire era quella della Commissione paritetica, come indicato da Glauco Nori, allora vice avvocato generale dello Stato. Scriveva Nori “Il procedimento per la formazione delle norme di attuazione è, in gran parte, identico per tutti gli statuti. Su proposta di commissioni paritetiche, costituite appositamente, le norme vengono poi varate con decreti del Consiglio dei Ministri, che le norme statutarie classificano come decreti legislativi, promulgati dal Presidente della Repubblica. Non è previsto nessun passaggio parlamentare, […] Il contenuto del decreto legislativo finisce con l’essere determinato, di fatto, dalla commissione paritetica con il contributo eventuale della regione interessata” (Glauco Nori, Le norme di attuazione degli statuti speciali: qualche osservazione, in Rassegna Avvocatura dello Stato, anno LIX – N. 3, pag. 1).

L’emanazione di tale Decreto Legislativo consentirebbe al Casinò di Taormina di porsi sullo stesso livello di copertura legislativa di quelli di Campione d’Italia, Sanremo e Venezia.

A questo punto si pone il problema dell’eventuale verifica della costituzionalità, non del merito di quanto approvato con il decreto legislativo, ma della procedura seguita per attuare le norme statutarie.

“Per ritenere costituzionalmente legittime le norme che negli statuti speciali disciplinano il procedimento di formazione delle norme di attuazione bisognerebbe escludere che l’art. 70 Cost., insieme all’art. 76, rientri tra le norme di principio, e di principio supremo, secondo la terminologia adottata dalla Corte costituzionale, che oggi forse sarebbe definito come fondamentale. Nell’individuare la natura di una norma, se di principio o non, non si applicano criteri strettamente giuridici e non è nemmeno possibile costruire una vera motivazione. L’accertamento della natura degli artt. 70 e 76 Cost. è fondato su valutazioni di politica istituzionale che, come tutte le valutazioni politiche, inteso l’aggettivo politiche in senso aristotelico, sono fondate su criteri pregiuridici”. (G. Nori, op. cit., pag. 2).

Poiché le norme di attuazione riguardano tutte le Regioni a Statuto speciale è evidente che il ricorso alla Corte Costituzionale sarebbe politicamente impercorribile. Allora non resta che verificare se la volontà politica di aprire il Casinò di Taormina, espressa più volte a livello regionale, é condivisa dal Governo Centrale.

Nino Bianca
Pippo Pracanica

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