2 Maggio 2024

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In tema di sosta il Comune di Comiso “legifera”.

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Comiso – Sicilia
04/03/2016
Sembra incredibile oltre che paradossale, quanto è accaduto ad una persona che, in compagnia della propria madre disabile, accompagnata a Comiso da Vittoria, per eseguire un accertamento diagnostico presso un laboratorio medico Casmeneo, dopo avere posteggiato sull’area di sosta regolamentata dalla zona blu, avendo trovato l’unico posto riservato ai disabili già occupato da un’altra auto, e dopo avere apposto il cartellino rilasciato per la sosta delle persone diversamente abili, al suo ritorno ha avuto l’amara sorpresa di avere trovato una multa con causale: non ha esposto il talloncino di avvenuto pagamento.
Una multa ridicola di soli 2 euro e 50 centesimi, ma il principio per cui quella sanzione non doveva essere applicata, è legittimo e sacrosanto.
Il malcapitato infatti, tornato nel pomeriggio a Comiso, per pagare la multa che dopo 48 ore sarebbe diventata di 41 euro, dopo avere esposto le proprie ragioni incontestabili, si è sentito rispondere testualmente, dall’addetta al servizio di riscossione:.
A nulla sono valse le giuste contestazioni dell’utente che ha opposto valide ragioni, ipotizzando tra l’altro che se lo stallo è occupato, (come lo era la mattina) il disabile non può andare in giro a cercare un altro posto riservato e tante altre motivazioni. Nulla da fare, la cortese signora, in osservanza delle disposizioni ricevute, è stata irremovibile.
A questo punto, si è rivolto a noi che per opportuna conoscenza, riteniamo necessario pubblicare di seguito le norme che regolarizzano la sosta dei disabili.

Il “contrassegno invalidi” consente ai veicoli a disposizione delle persone disabili (in qualità di
conducenti o di passeggeri):
– la sosta gratuita negli spazi riservati agli invalidi, delimitati con le strisce gialle, (con
esclusione di quelli contraddistinti dal numero di uno specifico contrassegno);
– la sosta gratuita nelle strisce blu senza limiti di tempo;
– la circolazione e la sosta gratuita nelle aree pedonali e nelle Zone a Traffico Limitato
(ztl) quando é autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per
l’espletamento di servizi di trasporto e pubblica utilità. Per la circolazione o sosta nelle Ztl
devono essere comunicate le targhe dei veicoli a disposizione del disabile;
– la circolazione nelle corsie preferenziali riservate a mezzi pubblici e taxi.
L’autorizzazione consente la circolazione e la sosta nel caso di sospensione o limitazione della
circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere
militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo,
oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta, purché ciò non costituisca grave intralcio al
traffico (DPR 503/96)

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